di Giovanni Angeloni—-
Il DDL Romeo (Atto Camera 2830) “Disposizioni per il contrasto all’antisemitismo e per l’adozione della definizione operativa di antisemitismo”, noto come DDL “Antisemitismo”, già approvato dal Senato ed in fase di discussione alla Camera dei Deputati, è oggetto di un delicatissimo dibattito politico, culturale e giuridico. Il disegno di legge punta a istituzionalizzare, ponendola alla base, la definizione di antisemitismo dell’IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance). La grave anomalia risiede nel fatto che è stata presa la definizione di un ente privato internazionale per applicarla nel nostro ordinamento giuridico. In particolare, il DDL Romeo rappresenta un fenomeno divergente rispetto ai canoni di uno Stato di diritto: è stata assunta la definizione dei confini di un reato da testi elaborati fuori dai confini nazionali e per scopi non giuridici.
La Commissione Affari Costituzionali ha cancellato le sanzioni penali dirette previste inizialmente nel disegno di legge, tuttavia l’ingresso della definizione dell’IHRA come testo di riferimento avrebbe come conseguenza la mutazione della normativa penale esistente. Infatti, ove dovesse trasformarsi in legge, la definizione dell’IHRA, riverberando pesantemente sulla Legge Mancino e sull’articolo 604-bis del Codice Penale, innescherebbe una letale distorsione del sistema giudiziario. Contro il provvedimento si è sollevata una massiccia mobilitazione nazionale sostenuta da parte di oltre 250 organizzazioni — tra cui Amnesty International Italia, sindacati come la FLC CGIL, l’Arci, la Rete #NoBavaglio, l’Anpi, movimenti pro-Palestina, movimenti e partiti politici — le proteste, che si sono diffuse ovunque, hanno visto anche la partecipazione di numerosi esponenti del mondo della cultura, dell’arte e della politica.
Passando alla disamina del disegno di legge, esso appare una vera e propria “norma-bavaglio”, un provvedimento “liberticida” perché nel nostro ordinamento, ove divenisse legge, si verificherebbe una sovrapposizione tra antisemitismo e antisionismo: la legge equiparerebbe sia la critica alle politiche del governo israeliano, al pari della denuncia delle violazioni dei diritti umani — perpetrate a Gaza ed in Cisgiordania — all’antisemitismo.
Kenneth Stern, americano, avvocato di religione ebraica, che ha materialmente redatto la definizione dell’IHRA, giacché è stato il coordinatore e il principale autore del testo originario per conto dell’EUMC (l’Osservatorio europeo sui fenomeni di razzismo e xenofobia), base poi acquisita e ufficialmente adottata dall’IHRA nel 2016, rilevando l’uso che se ne stava facendo nel mondo, ha espresso dure critiche, ammonendo i governi sul rischio di trasformare quel testo in una norma di legge e lanciando un allarme sui rischi di censura insiti in questa operazione. Infatti, ha evidenziato che la definizione è stata creata per scopi di monitoraggio e raccolta dati, non per limitare la libertà di parola; pertanto, l’utilizzo come strumento legale e coercitivo significa di fatto trasformarla in un’arma idonea a censurare il dissenso politico e silenziare anche le critiche legittime nei confronti dello Stato di Israele.
Se in Italia tale disegno dovesse diventare una legge annullerebbe quanto previsto dall’Articolo 21 della Costituzione, ovvero il diritto al dissenso, che sancisce: «Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.»
Ed ancora. La Costituzione italiana dice chiaramente che una persona può essere punita solo in base a leggi precise, tassative e determinate. Il cittadino deve sapere con esattezza cos’è reato e cosa non lo è. Al contrario, gli undici esempi allegati alla definizione IHRA affrontano dinamiche politiche fluide ed è qui che si rischia la dissonanza con il primo comma dell’articolo 604-bis del Codice Penale, la norma che sanziona penalmente la propaganda d’odio e l’istigazione alla discriminazione per motivi nazionali o religiosi. In sede giudiziaria si è sempre distinto l’odio contro le persone (da condannare) dalla critica aspra contro le azioni militari o politiche di uno Stato sovrano (tutelata dall’articolo 21 della Costituzione). Se però il parametro ufficiale per chi deve indagare e soprattutto giudicare diventa il testo IHRA, il confine si fa improvvisamente sfocato. Una forte contestazione politica o una campagna di boicottaggio verso un governo straniero potrebbero essere lette non più come dissenso, ma come reato di discriminazione, aprendo le porte a indagini penali per condotte che fino ad oggi rientrano nel dibattito pubblico.
Il rischio diventa ancora più concreto se guardiamo al secondo comma dello stesso articolo, quello che punisce il negazionismo o la minimizzazione grave della Shoah con pene da 2 a 6 anni di reclusione. Tra gli esempi dell’IHRA figura il divieto di fare paragoni tra la politica israeliana contemporanea e quella dei nazisti. Un magistrato che dovesse tener presente questa nuova impostazione potrebbe teorizzare che l’uso di un simile parallelismo storico costituisca, per via traversa, una “minimizzazione grave” dell’Olocausto, poiché ne ridurrebbe la storia. Una metafora polemica, per quanto iperbolica o storicamente discutibile, finirebbe per essere trattata alla stregua delle tesi dei veri e ideologizzati negazionisti della Shoah. Come paventato dallo stesso estensore della definizione, Kenneth Stern, la via dell’automatismo e della rigidità normativa rischia di trasformare la difesa dall’odio razziale in uno strumento di compressione della libertà di pensiero, del pensiero politico e critico.
Per una migliore comprensione di seguito si riportano gli undici esempi indicati dalla definizione dell’IHRA.
Esempi riguardanti in generale pregiudizi nei confronti degli ebrei
- Incitamento alla violenza: chiedere, aiutarne l’esecuzione o giustificare l’uccisione o il ferimento di ebrei nel nome di un’ideologia radicale o di una visione religiosa estremista.
- Accuse stereotipate e complottismo: formulare accuse false, depravate, demonizzanti o stereotipate sugli ebrei in quanto tali o sul potere degli ebrei come collettività (come il mito del complotto ebraico mondiale o del controllo dei media, dell’economia, del governo o di altre istituzioni sociali).
- Responsabilità collettiva per colpe storiche: accusare gli ebrei come popolo di essere responsabili di misfatti reali o immaginari commessi da un singolo individuo o gruppo ebraico, o anche di atti commessi da non ebrei.
- Negazionismo: negare il fatto, l’ambito, i meccanismi (ad esempio le camere a gas) o l’intenzionalità del genocidio del popolo ebraico da parte della Germania nazista e dei suoi sostenitori e complici durante la Seconda Guerra Mondiale (la Shoah).
- Giustificazione del genocidio: cccusare gli ebrei come popolo, o lo Stato di Israele, di inventare o esagerare la Shoah.
Esempi attinenti allo Stato di Israele
- Doppia lealtà: accusare i cittadini ebrei di essere più leali verso lo Stato di Israele, o verso le presunte priorità degli ebrei nel mondo, che verso gli interessi delle proprie nazioni.
- Negazione dell’autodeterminazione: negare al popolo ebraico il diritto all’autodeterminazione, ad esempio sostenendo che l’esistenza dello Stato di Israele è un atto di razzismo.
- Doppio standard: applicare due pesi e due misure nei confronti di Israele, chiedendogli un comportamento non atteso o non richiesto a nessun’altra nazione democratica.
- Simbolismo antisemita classico: utilizzare simboli e immagini associati all’antisemitismo classico (ad esempio l’accusa di avere ucciso Gesù o il libello del sangue) per caratterizzare Israele o gli israeliani.
- Paragoni con il nazismo: tracciare paragoni tra la politica israeliana contemporanea e quella dei nazisti.
- Responsabilità collettiva geopolitica: ritenere gli ebrei collettivamente responsabili per le azioni dello Stato di Israele.
In conclusione, la definizione dell’IHRA assunta nel DDL “Antisemitismo” presenta le seguenti criticità:
- Carenza di tassatività e determinatezza: È in contrasto con il principio di legalità penale (Art. 25, comma 2, Cost.) che esige formule chiare e tassative affinché il cittadino possa distinguere ex ante la condotta lecita da quella penalmente rilevante. Gli estensori del testo dell’IHRA lo hanno strutturato come una mera guida flessibile, non come una norma precettiva.
- Compressione del diritto di critica politica (Art. 21 Cost.): quelli che sono previsti solo come esempi, se divenissero un parametro ermeneutico, causerebbero un’indebita assimilazione tra l’antisemitismo (il pregiudizio o l’odio contro gli ebrei) e l’antisionismo o la severa disanima delle politiche governative e militari dello Stato d’Israele. Ciò avrebbe come conseguenza di porre in essere ambigui parametri che renderebbero possibile qualificare come condotte discriminatorie o d’odio quelle che sono, in realtà, espressioni di dissenso garantito dalla libertà di manifestazione del pensiero.
- Eterogenesi dei fini: come evidenziato dallo stesso estensore Kenneth Stern, l’utilizzo della definizione in chiave coercitiva o giudiziaria ne tradisce lo scopo iniziale, tramutandola in uno strumento di censura del dibattito pubblico e accademico.
Il disegno di legge rivela in modo palese l’intento di parificare i discorsi d’odio al dissenso politico. In realtà, intende predisporre una copertura legale al tentativo di silenziare le legittime richieste dei palestinesi e le mobilitazioni di piazza contro la loro persecuzione. Questa stretta autoritaria giunge in un momento storico cruciale: una fase in cui, a livello globale e nella stessa opinione pubblica italiana, emergono con forza le sistematiche gravissime violazioni dei diritti subite per decenni dal popolo palestinese, colpevolmente ignorate dalla comunità internazionale. Anziché accogliere questa tardiva presa di coscienza umanitaria, questo governo, con l’appoggio di alcuni parlamentari del centro sinistra, risponde alle legittime aspettative dei palestinesi erigendo barriere censorie.
Simili restrizioni appaiono ancor più ingiustificate se si considera che l’ordinamento italiano dispone già della Legge Mancino (Legge n. 205/1993), uno strumento collaudato ed efficace per perseguire penalmente il vero odio antiebraico e ogni forma di razzismo. Trasformando linee guida flessibili in rigidi parametri ideologici per scuole, piazze e università, il governo realizza una palese eterogenesi dei fini: strumentalizza la sacrosanta lotta all’antisemitismo per reprimere il dissenso verso le politiche militari di Israele. Una simile torsione non solo viola gli Articoli 21 e 25 della Costituzione, ma impone un’autocensura di Stato volta a congelare il dibattito pubblico proprio quando la storia imporrebbe verità, pensiero critico e solidarietà internazionale.
